P. Q. M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento; Visto l'art. 23 della legge 11.3.1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 8, primo comma, n. 1) e n. 17), dello Statuto speciale d'autonomia, e all'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9. Sospende il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite, all'esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale, cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa. Ordina che, a cura della Segreteria del Tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Provincia autonoma di Trento, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Angelo Gabbricci, Presidente FF; Riccardo Savoia, Consigliere ; Alma Chiettini, Consigliere, Estensore. Il Presidente: Gabbricci L'estensore: Chiettini Depositata in Segreteria il 27 marzo 2015