P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della  Regione
autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol, sede di Trento; 
    Visto l'art. 23 della legge 11.3.1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
all'art. 8, primo comma, n. 1)  e  n.  17),  dello  Statuto  speciale
d'autonomia,  e  all'art.  117,  secondo  comma,  lett.   e),   della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del comma 2
dell'art. 17 della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Trento  23
ottobre 2014, n. 9. 
    Sospende il presente giudizio,  con  rinvio  di  ogni  definitiva
statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite, all'esito  del
promosso giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale,  cui
la presente ordinanza va immediatamente trasmessa. 
    Ordina che, a cura della Segreteria del  Tribunale,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al  Presidente  della
Provincia autonoma di Trento, nonche' comunicata  al  Presidente  del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento. 
    Cosi' deciso in Trento nella camera di consiglio  del  giorno  12
marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Angelo Gabbricci, Presidente FF; 
        Riccardo Savoia, Consigliere ; 
        Alma Chiettini, Consigliere, Estensore. 
 
                      Il Presidente: Gabbricci 
 
 
                                               L'estensore: Chiettini 
        Depositata in Segreteria il 27 marzo 2015