P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, ai  fini  del  giudizio  in
corso, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dall'art. 55
del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n. 134, nella parte in cui afferma ragionevole la durata di tre  anni
per il solo primo grado in relazione anche ai  procedimenti  di  equa
riparazione previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto
con gli artt. 111, secondo comma, 117, primo comma, e 3  primo  comma
Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e
del Senato della Repubblica. 
        Firenze, addi' 3 febbraio 2015 
 
                  Il Consigliere Designato: Modena