P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale  per  la  Toscana,  Sezione
III, 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 84 bis comma 2 lett.  b)  della
legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1 in  riferimento  all'art.
117 comma 3 e all'art. 117 comma 2 lett, m) della Costituzione 
    SOSPENDE IL GIUDIZIO; 
    Ordina, a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti  alla
Corte Costituzionale. 
    Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti  in  causa
nonche' al Presidente della Giunta regionale della Toscana. 
    Ordina che della presente ordinanza sia data comunicazione, dalla
Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale della Toscana. 
    Cosi' deciso in Firenze nelle camere di consiglio  dei  giorni  9
gennaio 2015, 17 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
    Maurizio Nicolosi, Presidente 
    Rosalia Messina, Consigliere 
     Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore 
 
                       Il Presidente: Nicolosi 
 
 
                        L'Estensore: Gisondi