P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 84 bis comma 2 lett. b) della legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1 in riferimento all'art. 117 comma 3 e all'art. 117 comma 2 lett, m) della Costituzione SOSPENDE IL GIUDIZIO; Ordina, a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente della Giunta regionale della Toscana. Ordina che della presente ordinanza sia data comunicazione, dalla Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale della Toscana. Cosi' deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2015, 17 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente Rosalia Messina, Consigliere Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore Il Presidente: Nicolosi L'Estensore: Gisondi