P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 136 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  e
l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita' (da
ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza  n.  23931  del  17/05/2013)  dichiara,
d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 4-ter  co  2  e  3  del  d.l.
7-4-2000 nr. 82 conv. in l. 5-6-2000 nr. 144, dell'art. 7 co. 1 (come
risultante dalla declaratoria  di  incostituzionalita'  del  3-7-2013
della  Corte  costituzionale)  del  d.l.  341/2000  conv.  in   legge
19-1-2001 n. 4 e dell'art. 7 co 2 del d.l. 341/2000  conv.  in  legge
19-1-2001 n. 4, nella parte in cui  non  escludono  dall'applicazione
della disciplina relativa gli imputati cui, nei giudizi  di  appello,
gia' pendenti alla data di entrata in vigore dell'indicato art. 4-ter
d.l. 82/2000 (7 aprile 2000), era stato riconosciuto  il  diritto  di
definire  con  il  rito  abbreviato  la  relativa  posizione   e   di
beneficiare del trattamento "sostanziale" di cui all'art.  30  co.  1
lett. b) della l. 479/1999 e che hanno potuto esercitare tale diritto
solo dopo il 24-11-2000, per contrasto con gli  artt.  3,  117  co  1
Cost, in relazione all'art. 7-1 - Convenzione EDU. 
    Ordina che l'incidente di esecuzione sia sospeso e che  gli  atti
siano trasmessi alla ecc.ma Corte costituzionale. 
    Ordina che copia della presente ordinanza sia notificata: 
        - al Presidente del Senato della Repubblica; 
        - al Presidente della Camera dei Deputati; 
        - al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
    Comunicazione  al  Pubblico  Ministero  e  notifica  alla   parte
processuale. 
    Adempimenti. 
 
        Napoli, 13 dicembre 2013 
 
                         In funzione di g.e. 
                   Il Giudice: dott. Antonio Cairo