P.Q.M. Visti gli articoli 136 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita' (da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23931 del 17/05/2013) dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4-ter co 2 e 3 del d.l. 7-4-2000 nr. 82 conv. in l. 5-6-2000 nr. 144, dell'art. 7 co. 1 (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalita' del 3-7-2013 della Corte costituzionale) del d.l. 341/2000 conv. in legge 19-1-2001 n. 4 e dell'art. 7 co 2 del d.l. 341/2000 conv. in legge 19-1-2001 n. 4, nella parte in cui non escludono dall'applicazione della disciplina relativa gli imputati cui, nei giudizi di appello, gia' pendenti alla data di entrata in vigore dell'indicato art. 4-ter d.l. 82/2000 (7 aprile 2000), era stato riconosciuto il diritto di definire con il rito abbreviato la relativa posizione e di beneficiare del trattamento "sostanziale" di cui all'art. 30 co. 1 lett. b) della l. 479/1999 e che hanno potuto esercitare tale diritto solo dopo il 24-11-2000, per contrasto con gli artt. 3, 117 co 1 Cost, in relazione all'art. 7-1 - Convenzione EDU. Ordina che l'incidente di esecuzione sia sospeso e che gli atti siano trasmessi alla ecc.ma Corte costituzionale. Ordina che copia della presente ordinanza sia notificata: - al Presidente del Senato della Repubblica; - al Presidente della Camera dei Deputati; - al Presidente del Consiglio dei Ministri. Comunicazione al Pubblico Ministero e notifica alla parte processuale. Adempimenti. Napoli, 13 dicembre 2013 In funzione di g.e. Il Giudice: dott. Antonio Cairo