P. Q. M. 
 
    Per i motivi esposti l'intera legge regionale,  avente  contenuto
omogeneo e recante disposizioni strettamente connesse tra loro, o, in
subordine, gli articoli specificamente indicati e le disposizioni  ad
essi  collegate  debbono  essere   impugnati   dinanzi   alla   Corte
costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
    Per le motivazioni esposte, la disposizione sopra indicata  viene
impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi  dell'art.  127
Cost. 
    Si conclude pertanto affinche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n.  3,
nei sensi sopra esposti, per violazione dell'art. 117,  terzo  comma,
Cost. e per violazione dell'art. 120 Cost. 
      Roma, 25 maggio 2015 
 
              Avvocato dello Stato: Enrico De Giovanni