P. Q. M. Per i motivi esposti l'intera legge regionale, avente contenuto omogeneo e recante disposizioni strettamente connesse tra loro, o, in subordine, gli articoli specificamente indicati e le disposizioni ad essi collegate debbono essere impugnati dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. Per le motivazioni esposte, la disposizione sopra indicata viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost. Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3, nei sensi sopra esposti, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e per violazione dell'art. 120 Cost. Roma, 25 maggio 2015 Avvocato dello Stato: Enrico De Giovanni