P.Q.M. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Ufficio penale dibattimentale monocratico Visti gli artt. 1 della legge cost. n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza, in funzione della trattazione del presente processo penale secondo il rito della messa alla prova attivato come in epigrafe: della questione di illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 3,111 comma 6, 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost. - della disposizione di cui all'art. 464-quater comma 1 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari di cui gia' altrimenti non disponga, restituendoli per l'ulteriore corso nel caso di esito negativo della pronuncia sulla concessione o sull'esito della messa alla prova (nei termini di cui in motivazione, § § III.1 e III.2); della questione di illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 25 comma 2 Cost. - della disposizione di cui all'art. 168-bis comma 2 e 3 c.p. in quanto prescrive la applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate (nei termini di cui in motivazione, § III.3); della questione di illegittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 97, 101 e 111 comma 2 Cost. - della disposizione di cui all'art. 464-quater comma 4 c.p.p. nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilita', di validita' o di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento (nei termini di cui in motivazione, § III.4); della questione di illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 27 comma 2 Cost. - delle disposizioni di cui agli artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p. in quanto prescrivono la irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata ne' di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva (nei termini di cui in motivazione, § III.5); Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, Ordina la sospensione deI presente processo penale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e previa comunicazione della medesima ordinanza alla Presidenza del Senato ed alla Presidenza della Camera dei deputati; Visto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale in data 9 novembre 2008. Ordina la trasmissione in originale alla Corte costituzionale della presente ordinanza e del fascicolo processuale, contenente la prova documentale dell'esecuzione delle notificazioni e comunicazioni come sopra disposte. Grosseto, addi' 6 marzo 2015 Il Giudice: Giovanni Muscogiuri