P.Q.M. 
 
 
                 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO 
 
 
              Ufficio penale dibattimentale monocratico 
 
    Visti gli artt. 1 della legge cost. n. 1/1948 e 23 della legge n.
87/1953, 
    Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza,  in  funzione
della trattazione del presente processo penale secondo il rito  della
messa alla prova attivato come in epigrafe: 
        della  questione  di  illegittimita'  costituzionale  -   per
contrasto con gli artt. 3,111 comma 6, 25 comma 2 e 27 comma 2  Cost.
- della disposizione di cui all'art. 464-quater comma 1 c.p.p.  nella
parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione di
merito da assumere nel procedimento speciale  di  messa  alla  prova,
proceda alla acquisizione e valutazione  degli  atti  delle  indagini
preliminari di cui gia' altrimenti non  disponga,  restituendoli  per
l'ulteriore corso nel caso di esito negativo  della  pronuncia  sulla
concessione o sull'esito della messa alla prova (nei termini  di  cui
in motivazione,  § § III.1 e III.2); 
        della  questione  di  illegittimita'  costituzionale  -   per
contrasto con l'art. 25 comma 2 Cost. -  della  disposizione  di  cui
all'art. 168-bis comma 2 e 3 c.p. in quanto prescrive la applicazione
di sanzioni penali legalmente indeterminate (nei termini  di  cui  in
motivazione, § III.3); 
        della  questione  di  illegittimita'  costituzionale  -   per
contrasto con gli  artt.  97,  101  e  111  comma  2  Cost.  -  della
disposizione di cui all'art. 464-quater comma 4 c.p.p. nella parte in
cui  prevede  il   consenso   dell'imputato   quale   condizione   di
ammissibilita',  di  validita'  o  di  efficacia  dei   provvedimenti
giurisdizionali  modificativi  o   integrativi   del   programma   di
trattamento (nei termini di cui in motivazione, § III.4); 
        della  questione  di  illegittimita'  costituzionale  -   per
contrasto con l'art. 27 comma 2 Cost. -  delle  disposizioni  di  cui
agli artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p. in quanto prescrivono la
irrogazione ed esecuzione di sanzioni  penali  consequenziali  ad  un
reato per cui non risulta pronunciata  ne'  di  regola  pronunciabile
alcuna condanna definitiva o non definitiva (nei termini  di  cui  in
motivazione, § III.5); 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, 
    Ordina  la  sospensione  deI  presente  processo  penale   e   la
trasmissione   degli   atti   alla   Corte   costituzionale,   previa
notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri e previa comunicazione  della  medesima  ordinanza  alla
Presidenza del Senato ed alla Presidenza della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale  in
data 9 novembre 2008. 
    Ordina la trasmissione in  originale  alla  Corte  costituzionale
della presente ordinanza e del fascicolo processuale,  contenente  la
prova documentale dell'esecuzione delle notificazioni e comunicazioni
come sopra disposte. 
        Grosseto, addi' 6 marzo 2015 
 
                   Il Giudice: Giovanni Muscogiuri