P.Q.M. 
 
    La Corte , visto l'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 195  comma  7  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998  n.  58  in  relazione  all'art.  117  comma  1  della
Costituzione; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla  Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio;  ordina  che  a  cura
della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti  in
causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei Ministri; dispone altresi' che l'ordinanza venga comunicata anche
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Firenze in camera  di  consiglio  il  15  gennaio
2015. 
 
                      Il Presidente: De Simone