P.Q.M. La Corte , visto l'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195 comma 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in relazione all'art. 117 comma 1 della Costituzione; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; dispone altresi' che l'ordinanza venga comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze in camera di consiglio il 15 gennaio 2015. Il Presidente: De Simone