P. Q. M. Visti gli artt. 23 e 24 comma 2° L. 11 marzo 1953 n° 87; 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97, comma 3°, della Costituzione, dell'art. 11, comma 3, L.R. Sicilia 6 luglio 1976 n° 79, nella parte in cui prevede la nomina dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa della Regione Siciliana, senza l'espletamento di un pubblico concorso; 2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sino alla decisione della suddetta Corte. Ordina che, a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente della Regione Siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, mandando altresi' alla medesima Cancelleria per ogni ulteriore adempimento. Cosi' deciso in Palermo il 2 aprile 2015 Il Presidente est.: Civiletti