P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 23 e 24 comma 2° L. 11 marzo 1953 n° 87; 
    1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3  e  97,
comma 3°, della Costituzione, dell'art. 11, comma 3, L.R.  Sicilia  6
luglio 1976  n°  79,  nella  parte  in  cui  prevede  la  nomina  dei
giornalisti addetti all'Ufficio Stampa della Regione Siciliana, senza
l'espletamento di un pubblico concorso; 
    2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il presente giudizio  sino  alla  decisione  della  suddetta
Corte. 
    Ordina che, a cura della Cancelleria la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, al Presidente della Regione Siciliana
e  comunicata  al  Presidente  dell'Assemblea  regionale   siciliana,
mandando  altresi'  alla  medesima  Cancelleria  per  ogni  ulteriore
adempimento. 
        Cosi' deciso in Palermo il 2 aprile 2015 
 
                    Il Presidente est.: Civiletti