P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta)
pronunciando sul ricorso in epigrafe, 
    Visti l'art. 134 della  Costituzione,  l'art.  1,  legge cost.  9
febbraio 1948, n. 1, e  l'art.  23,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell' art. 8, comma 3,  decreto  legge  6
luglio 2012 n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 135. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  27
gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati: 
 
    Paolo Numerico, Presidente 
    Fabio Taormina, Consigliere 
    Antonio Bianchi, Consigliere 
    Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore 
    Leonardo Spagnoletti, Consigliere 
 
                       Il Presidente: Numerico 
 
 
                        L'Estensore: Forlenza