P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) pronunciando sul ricorso in epigrafe, Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 8, comma 3, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 135. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati: Paolo Numerico, Presidente Fabio Taormina, Consigliere Antonio Bianchi, Consigliere Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore Leonardo Spagnoletti, Consigliere Il Presidente: Numerico L'Estensore: Forlenza