P. Q. M. 
 
    La Corte, letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
artt. 34, comma diciassettesimo, e 15,  comma  secondo,  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, per contrasto  con  l'art.  76
Cost. ed in relazione ai commi primo  e  quarto  dell'art.  54  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, ovvero per contrasto con gli artt. 3, 24
e 111 comma 7 Cost., nella parte in cui ne discende non  essere  piu'
previsto che  il  ricorso  disciplinato  dall'art.  170  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' proposto entro
venti giorni dall'avvenuta comunicazione; 
        sospende il presente giudizio; 
        ordina che, a cura della Cancelleria, la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti in causa ed al Procuratore Generale  presso
questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 
        ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata   dal
Cancelliere ai' Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        dispone   trasmettersi   gli    atti,    comprensivi    della
documentazione sul perfezionamento delle prescritte  notificazioni  e
comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  terza
sezione civile della Corte suprema di cassazione,  addi'  22  gennaio
2015. 
 
                        Il Presidente: Salme'