P. Q. M. La Corte, letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma diciassettesimo, e 15, comma secondo, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, per contrasto con l'art. 76 Cost. ed in relazione ai commi primo e quarto dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ovvero per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 comma 7 Cost., nella parte in cui ne discende non essere piu' previsto che il ricorso disciplinato dall'art. 170 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' proposto entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione; sospende il presente giudizio; ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Procuratore Generale presso questa Corte, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere ai' Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone trasmettersi gli atti, comprensivi della documentazione sul perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi' 22 gennaio 2015. Il Presidente: Salme'