P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza plenaria), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli articoli 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalita' dell'art. 50, comma 4, penultimo e ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001»), nella parte in cui tale norma, sancendo la portata retroattiva dell'abrogazione dell'art. 4, nono comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, prevede che detta abrogazione possa travolgere posizioni individuali gia' riconosciute mediante decisioni definitive su ricorsi straordinari. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria dell'Adunanza plenaria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Resta riservata ogni ulteriore decisione. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Giaccardi, presidente; Mario Luigi Torsello, presidente; Goffredo Zaccardi, presidente; Francesco Caringella, consigliere, estensore; Carlo Deodato, consigliere; Nicola Russo, consigliere; Sergio De Felice, consigliere; Vittorio Stelo, consigliere; Sandro Aureli, consigliere; Roberto Giovagnoli, consigliere; Claudio Contessa, consigliere; Angelica Dell'Utri, consigliere; Antonio Amicuzzi, consigliere. Il presidente: Giaccardi L'estensore: Caringella