P. Q. M. 
 
    La Corte, visto art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 195, comma  7  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  in  relazione  all'art.  117,  comma  1  della
Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio;  ordina  che  a  cura
della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti  in
causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri; dispone altresi' che l'ordinanza venga comunicata anche
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Firenze in camera di consiglio  il  15  gennaio
2015, su relazione del consigliere Di Falco. 
 
                       Il presidente: Mascagni