P. Q. M. La Corte, visto art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195, comma 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione all'art. 117, comma 1 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone altresi' che l'ordinanza venga comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze in camera di consiglio il 15 gennaio 2015, su relazione del consigliere Di Falco. Il presidente: Mascagni