P.Q.M. 
 
    La Corte, 
    visti gli artt. 134 Cost., e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli  artt.  3,  25,  secondo  comma,  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 7  della  CEDU,  la  questione  di
legittimita' costituzionale degli  artt.  187-sexies  del  d.lgs.  24
febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 9 della  legge  18  aprile
2005, n. 62, e dell'art. 9, comma 6, della  legge  n.  62  del  2005,
nella parte  in  cui  prevedono  che  la  confisca  per  equivalente,
introdotta per gli illeciti di cui alla parte V,  titolo  I-bis,  del
testo unico di cui al medesimo d.lgs. n.  58  del  1998,  si  applica
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore della legge n. 62 del 2005, che le ha depenalizzate, quando il
relativo procedimento penale non sia stato definito; 
    dispone la sospensione del presente giudizio; 
    ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    ordina,  altresi',   che   l'ordinanza   venga   comunicata   dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma, nella camera  di  consiglio  della  Seconda
sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 giugno 2015. 
 
                      Il Presidente: Bucciante