Per questi motivi La Corte, Visti gli artt. 134 Cost., e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente, introdotta per gli illeciti di cui alla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 giugno 2015. Il Presidente: Bucciante