Per questi motivi 
 
    La Corte, 
    Visti gli artt. 134 Cost., e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
agli  artt.  3,  25,  secondo  comma,  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 7  della  CEDU,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  187-sexies  del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  introdotto  dall'art.  9  della
legge 18 aprile 2005, n. 62, e dell'art. 9, comma 6, della  legge  n.
62 del 2005, nella  parte  in  cui  prevedono  che  la  confisca  per
equivalente, introdotta per gli illeciti di cui alla parte V,  titolo
I-bis, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo  n.  58
del 1998, si applica anche  alle  violazioni  commesse  anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, che le  ha
depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non  sia  stato
definito; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  del  giudizio  di  cassazione,  al  pubblico
ministero presso questa Corte  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Ordina,  altresi',   che   l'ordinanza   venga   comunicata   dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 giugno 2015. 
 
                      Il Presidente: Bucciante