P. Q. M. 
 
    Il tribunale: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   le
questioni di legittimita' costituzionale: 
    1) dell'art. 8, primo comma del decreto  legislativo  3  dicembre
2012, n. 235, perche', in violazione degli articoli  76  e  77  della
Carta  costituzionale,  dispone  la  sospensione  dalla   carica   di
presidente della regione Campania (per quanto qui rileva)  a  seguito
di condanna non definitiva, e perche' manca il riferimento a sentenza
definitiva di condanna  per  delitti  non  colposi,  successiva  alla
candidatura o all'affidamento della carica, cosi' eccedendo i  limiti
della delega conferita dall'art. 1, comma 64, lettera m) della  legge
n. 190 del 6 dicembre 2012; 
    2) dell'art. 8, comma primo del decreto  legislativo  3  dicembre
2012, n. 235, in quanto, in violazione del secondo  comma  25  e  del
primo comma dell'art.  117  (in  relazione  all'art.  7  CEDU)  della
Costituzione,  non  prevede  la  sospensione  solo  per  sentenze  di
condanna relative a reati consumati dopo la  entrata  in  vigore  del
predetto art. 8; 
    3) dell'art. 8, comma primo del decreto  legislativo  3  dicembre
2012, n. 235, in relazione all'art. 7, primo comma,  lettera  c),  in
quanto la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto  con  gli
articoli 2, 4, secondo comma, 51, primo comma,  e  97  secondo  comma
della Costituzione; 
    4) dell'art. 1, comma 1, lettera  b)  in  relazione  all'art.  7,
comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 235/2012 perche' in violazione degli articoli  3,  51,
76 e 77 della Costituzione ed in evidente disparita' di  trattamento,
non prevede per gli eletti al  consiglio  regionale,  ai  fini  della
sospensione dalla carica in caso di  condanna  per  uno  dei  delitti
previsti (abuso d'ufficio), una soglia di pena superiore a  due  anni
come  e'  per  i  parlamentari   nazionali   ed   europei   ai   fini
dell'incandidabilita'; 
        dichiara inammissibile l'intervento del Movimento  di  difesa
del cittadino, di Antonio Longo e della regione Campania. 
    In parziale modifica del decreto del presidente di questa sezione
del 2 luglio 2015, accoglie provvisoriamente la domanda  cautelare  e
sospende  gli  effetti  dell'impugnato  provvedimento  (decreto   del
Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno  2015)  fino  alla
camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare successiva alla
definizione delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Si comunichi. 
 
    Cosi' deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2015. 
 
                        Il Presidente: Antico 
 
 
                     Il Giudice a Latere: Sdino 
 
 
                 Il Giudice Estensore: Scognamiglio