P. Q. M. Il tribunale: dichiara rilevante e non manifestamente infondata le questioni di legittimita' costituzionale: 1) dell'art. 8, primo comma del decreto legislativo 3 dicembre 2012, n. 235, perche', in violazione degli articoli 76 e 77 della Carta costituzionale, dispone la sospensione dalla carica di presidente della regione Campania (per quanto qui rileva) a seguito di condanna non definitiva, e perche' manca il riferimento a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi, successiva alla candidatura o all'affidamento della carica, cosi' eccedendo i limiti della delega conferita dall'art. 1, comma 64, lettera m) della legge n. 190 del 6 dicembre 2012; 2) dell'art. 8, comma primo del decreto legislativo 3 dicembre 2012, n. 235, in quanto, in violazione del secondo comma 25 e del primo comma dell'art. 117 (in relazione all'art. 7 CEDU) della Costituzione, non prevede la sospensione solo per sentenze di condanna relative a reati consumati dopo la entrata in vigore del predetto art. 8; 3) dell'art. 8, comma primo del decreto legislativo 3 dicembre 2012, n. 235, in relazione all'art. 7, primo comma, lettera c), in quanto la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli articoli 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 secondo comma della Costituzione; 4) dell'art. 1, comma 1, lettera b) in relazione all'art. 7, comma 1, lettera c) e all'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 235/2012 perche' in violazione degli articoli 3, 51, 76 e 77 della Costituzione ed in evidente disparita' di trattamento, non prevede per gli eletti al consiglio regionale, ai fini della sospensione dalla carica in caso di condanna per uno dei delitti previsti (abuso d'ufficio), una soglia di pena superiore a due anni come e' per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilita'; dichiara inammissibile l'intervento del Movimento di difesa del cittadino, di Antonio Longo e della regione Campania. In parziale modifica del decreto del presidente di questa sezione del 2 luglio 2015, accoglie provvisoriamente la domanda cautelare e sospende gli effetti dell'impugnato provvedimento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015) fino alla camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare successiva alla definizione delle questioni di legittimita' costituzionale. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Si comunichi. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2015. Il Presidente: Antico Il Giudice a Latere: Sdino Il Giudice Estensore: Scognamiglio