TRIBUNALE DI ENNA Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Il giudice, dott. Calogero Commandatore, ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento nei confronti di: Vasco Carmelo, nato a Enna il 7 giugno 1953, difeso di fiducia dall'avv. Mario Consentino, sottoposto a indagini preliminari per il reato previsto dall'art. 323 c.p., in piazza Armerina dal mese di aprile 2010 fino al 9 ottobre 2012; persona offesa: Catalano Vittoria, difesa di fiducia dall'avv. Mauro Di Carlo. F a t t o La dott.ssa Catalano Vittoria, con denuncia querela del 9 ottobre 2012, premetteva di essere dirigente medico a tempo indeterminato in servizio presso l'ospedale di piazza Armerina e di avere subito plurime e reiterate vessazioni da parte del direttore dell'UOC (Unita' operativa complessa) di cardiologia di Enna. In particolare, la persona offesa lamentava la violazione della disciplina dei contratti collettivi nazionali in tema di ferie, turni, ordini di servizio, carichi ed orari di lavoro. Correttamente la Procura della Repubblica di Enna, avanzando richiesta di archiviazione, sul punto, non disconosceva l'esistenza delle condotte descritte dalla persona offesa, ma evidenziava l'irrilevanza della violazione delle norme contenute in seno ai contratti collettivi ai fini della configurabilita' del reato previsto dall'art. 323 c.p. (Cass. n. 5026/2008). L'opponente replicava che per giurisprudenza costante del giudice di legittimita' il reato previsto dall'art. 323 c.p. e il requisito di violazione di norme di legge ivi contemplato puo' essere integrato anche dalla sola inosservanza del principio costituzionale di imparzialita' della pubblica amministrazione. In altre parole, secondo l'opponente, la reiterata violazione dei contratti collettivi nazionali in danno di un pubblico dipendente integrerebbe la violazione di una specifica norma di' legge, ossia dell'art. 97 Cost. D i r i t t o La giurisprudenza del giudice di legittimita' ha da tempo adottato un'interpretazione dell'art. 323 c.p. secondo cui «il requisito della violazione di legge puo' consistere anche nella inosservanza dell'art. 97 Cost., la cui parte immediatamente precettiva impone ad ogni pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi, ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni» (Cass. n. 37373/2014 e in senso conforme Cass. n. 38357/2014, Cass. n. 36125/2014, Cass. n. 34086/2013, Cass. n. 12370/2013, Cass. n. 41215/2012, Cass. n. 27453/2011, Cass. n. 25180/12, Cass. n. 27453/2011, Cass. n. 13097/2009, Cass. n. 35048/2008, Cass. n. 31895/2002 contra isolate e risalenti pronunce, segnatamente, Cass. n. 22072/2007, Cass. 12769/2005, e Cass. n. 35108/2003). Tale interpretazione costituisce un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte - tanto da potersi ragionevolmente qualificare come diritto vivente (Corte costituzionale 12 luglio 2013, n. 191) - che consente di dare rilevanza alla violazione non solo di norme giuridiche contenute in leggi e regolamenti ma anche di quelle previste in atti amministrativi, circolari, contratti collettivi e addirittura discendenti da prassi amministrative (cfr. Cass. n. 12370/2013). Di converso, gia' autorevole dottrina ha evidenziato come l'inclusione dei principi di imparzialita' e buon andamento tra le violazioni di legge rilevanti per integrare l'abuso d'ufficio sia contrario alle intenzioni della novella del 1997 poiche', in tal modo, la fattispecie incriminatrice riacquisterebbe quella vaghezza ed elasticita' che la riforma aveva inteso superare - in armonia con l'art. 25 Cost. - escludendo la rilevanza penale delle ipotesi di eccesso o sviamento di potere. Tale impostazione della dottrina appare confortata dalla sentenza del 28 dicembre 1998, n. 447, della Corte costituzionale. Sulla base di tali premesse emerge la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel presente giudizio poiche' l'inclusione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialita' e buon andamento ivi contemplati tra le norme di legge previste dall'art. 323 c.p. assume, specialmente nella fase delle indagini preliminari e nel presente giudizio teso a vagliare la fondatezza della notizia di reato, rilevanza dirimente per l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione all'archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica di Enna. In ordine alla non manifesta infondatezza deve rilevarsi come l'interpretazione dell'art. 323 c.p. ormai costantemente adottata dal giudice di legittimita' appaia in contrasto con l'art. 25 Cost. sotto il profilo della necessaria determinatezza delle fattispecie penali cosi' come previsto dalla sentenza del giudice delle leggi sopraricordata (Corte costituzionale n. 447/1998). Inoltre, come gia' evidenziato in precedenti ordinanze di remissione alla Corte costituzionale, l'insufficiente determinazione della predetta fattispecie incriminatrice puo' comportare il rischio di interferenze tra la giurisdizione e l'amministrazione in violazione degli stessi principi contemplati dall'art. 97 Cost.