P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, 38, comma 2 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del comma 25, dell'art. 24, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, cosi' come modificato dal d.l. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015 nella parte in cui prevede che "La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e riconosciuta: (omissis). c) Nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (omissis)"; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (ex articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956), con sospensione del giudizio per la fattispecie oggetto della presente rimessione. Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. Cosi' deciso in Palermo, li' 21 gennaio 2016 Il Giudice del lavoro: Giuseppe Tango