P. Q. M. 
 
    Visti  gli  artt.  134  della   Costituzione;   1   della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n.  87,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  per
contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1,  38,  comma  2  Cost.,  la
questione di legittimita' costituzionale del comma 25, dell'art.  24,
del d.l. n.  201/2011,  convertito  con  modificazioni  in  legge  n.
214/2011, cosi' come modificato dal d.l.  65/2015,  convertito  nella
legge n. 109/2015 nella parte in cui prevede  che  "La  rivalutazione
automatica  dei  trattamenti  pensionistici,  secondo  il  meccanismo
stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e riconosciuta: 
(omissis). 
    c) Nella misura del 20 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e   comunque
attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto   limite   maggiorato
(omissis)"; 
    Ordina  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, con gli atti e con la  prova  delle  notificazioni  e
delle comunicazioni prescritte nell'art.  23  della  legge  11  marzo
1953,  n.  87  (ex  articoli  1  e  2  del  regolamento  della  Corte
costituzionale 16 marzo 1956), con sospensione del  giudizio  per  la
fattispecie oggetto della presente rimessione. 
    Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza. 
      Cosi' deciso in Palermo, li' 21 gennaio 2016 
 
                Il Giudice del lavoro: Giuseppe Tango