P.Q.M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter): 
    a) visti gli articoli 134 Cost., 1 legge cost. 9  febbraio  1948,
n. 1, e 23 legge 11 marzo 1953,  n.  87,  dichiara  rilevanti  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 26, comma 3, del decreto-legge n.  91/2014,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione  agli
articoli 3, 11, 41, 77 e 117, 1° comma, della  Costituzione,  nonche'
1, Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3,
Trattato  sull'Unione   europea   secondo   quanto   specificato   in
motivazione; 
    b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
    c)  ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
    d) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio  dei
ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
 
    Cosi' deciso in Roma nelle Camere  di  Consiglio  dei  giorni  19
marzo e 8 maggio 2015, con l'intervento dei magistrati: 
 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Mario Alberto di Nezza, consigliere; 
        Maria Grazia Vivarelli, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                               L'estensore: Vivarelli