P.Q.M. 
 
    La Commissione, 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953. 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  rimette
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
degli articoli 3 e 4  comma  1,  lettera  b)  numero  3  del  decreto
legislativo n. 504/ 1998 e art. 1 comma 66 lettera b) della legge  n.
220 del 2010, in relazione agli articoli 3,  53  della  Costituzione,
nella parte in cui vengono interpretati come applicabili ai centri di
raccolta dati, facendo di questi ultimi dei  soggetti  passivi  della
imposta unica sulle scommesse, per i motivi esposti in narrativa. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia
notificata a cura della Segreteria  alle  parti,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
        Rieti, 12 novembre 2015 
 
                        Il Presidente: Gianni 
 
 
                                            Il Giudice est.: Cricenti