PQM 
 
    Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p., 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  3  Cost.,
dell'art.  10-bis,  d.  lgs.  74/2000,  nei  termini   specificamente
indicati in premessa; 
    sospende  il  procedimento  a  carico  di  Rosini  Roberto,  fino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    dispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale nonche'  la  notifica  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Trieste, 3 giugno 2015 
 
                         Il Giudice: Leanza