PQM Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p., dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 10-bis, d. lgs. 74/2000, nei termini specificamente indicati in premessa; sospende il procedimento a carico di Rosini Roberto, fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; dispone, a cura della Cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Trieste, 3 giugno 2015 Il Giudice: Leanza