P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen. comma 2-quater, lettera a) e lettera c), nella parte in cui consente all'amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto in regime differenziato con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa, per violazione degli articoli 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1 Cost. (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, anche nell'interpretazione a sua volta fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di «trattamento inumano o degradante», e l'art. 8 della medesima Convenzione). Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Spoleto, 26 aprile 2016 Il Magistrato di sorveglianza: Fabio Gianfilippi