P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  23  e  ss.  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  41-bis   ord.   pen.   comma
2-quater, lettera a) e  lettera  c),  nella  parte  in  cui  consente
all'amministrazione penitenziaria  di  adottare,  tra  le  misure  di
elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire  contatti  del
detenuto in regime differenziato con  l'organizzazione  criminale  di
appartenenza  o  di  attuale  riferimento,  il  divieto  di  ricevere
dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a  stampa,  per
violazione degli articoli 15, 21, 33, 34 e 117 comma 1  Cost.  (nella
parte in cui recepisce l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955  n.
848, anche nell'interpretazione  a  sua  volta  fornita  dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo di «trattamento inumano o  degradante»,
e l'art. 8 della medesima Convenzione). 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata alle  parti  in  causa  ed  al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Spoleto, 26 aprile 2016 
 
          Il Magistrato di sorveglianza: Fabio Gianfilippi