P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale  per  le  Marche  con
sede ad Ancona in composizione monocratica; 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale n. 1 del 1984 e 23 della legge n. 87 del 1953; 
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate - per contrasto
con gli articoli 36 e 38 Cost. - le sopra  prospettate  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 220 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 1092 del 1973, come modificato dall'art. 22 della
legge n. 177 del 1976; 
    Ordina: 
    la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale,  con  la
prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte  nell'art.
23 della legge n. 87 del 1953 (ai sensi degli  articoli  1  e  2  del
regolamento della Corte costituzionale  7  ottobre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261); 
    che, a cura della Sezione, la presente ordinanza  sia  notificata
alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera  dei  Deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
    la conseguente sospensione del giudizio. 
    Cosi' deciso ad  Ancona,  nella  Camera  di  Consiglio  all'esito
dell'udienza del 29 gennaio 2016. 
 
                 Il Giudice unico: Giuseppe De Rosa