P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche con sede ad Ancona in composizione monocratica; Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1 del 1984 e 23 della legge n. 87 del 1953; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate - per contrasto con gli articoli 36 e 38 Cost. - le sopra prospettate questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 220 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, come modificato dall'art. 22 della legge n. 177 del 1976; Ordina: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 7 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261); che, a cura della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; la conseguente sospensione del giudizio. Cosi' deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2016. Il Giudice unico: Giuseppe De Rosa