P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 226 codice penale  militare  di
pace, per contrasto con gli articoli 3 e 52 della Costituzione, nella
parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto  estranee
al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non  afferenti  a
interessi delle Forze Armate dello Stato, che, ove poste in essere da
soggetti non appartenenti alle Forze Armate, non sono  piu'  previste
dalla legge come reato, per effetto del disposto dell'art. 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha abrogato
l'art. 594 codice penale; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina la sospensione del giudizio incorso; 
    Ordina che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
notificata al Presidente dei Consiglio dei ministri e  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso in Roma, il 20 aprile 2016 
 
                      Il Presidente: Ufilugelli 
 
 
                                      Il giudice estensore: Tornatore