P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 226 codice penale militare di pace, per contrasto con gli articoli 3 e 52 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi delle Forze Armate dello Stato, che, ove poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze Armate, non sono piu' previste dalla legge come reato, per effetto del disposto dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, che ha abrogato l'art. 594 codice penale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del giudizio incorso; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente dei Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 20 aprile 2016 Il Presidente: Ufilugelli Il giudice estensore: Tornatore