P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio  -  Roma  -
Sezione Seconda,  interlocutoriamente  pronunciando  sul  ricorso  n.
2460/2015 R.G., come in epigrafe proposto, e riservata al  definitivo
ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle  spese,  cosi'
provvede: 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  in  relazione
agli  articoli  3  e  41,  primo  comma,  Cost.,  la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649,  della  legge  n.
190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); 
    dispone  la  sospensione  del  giudizio  e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    ordina che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  21
ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
    Filoreto D'Agostino, Presidente; 
    Elena Stanizzi, consigliere, estensore; 
    Carlo Polidori, consigliere. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                                L'estensore: Stanizzi