P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 134 della  Costituzione,  nonche'  l'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ordina la  sospensione  del  procedimento,  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria
- del fascicolo d'ufficio e dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina la notificazione del presente  provvedimento  -  sempre  a
cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ed alle parti in  causa,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
 
        Viterbo, 14 luglio 2015 
 
                          Il G.O.T.:  Sisto