P.Q.M. Visto l'art. 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina la sospensione del procedimento, per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Viterbo, 14 luglio 2015 Il G.O.T.: Sisto