P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  Sezione
Seconda, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in  rito,
nel merito e sulle spese, cosi' provvede: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione  all'art.  23   Cost.,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.  4,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
34, nella parte in cui, alle lettere a)  e  b),  prevede  l'esenzione
dall'IMU agricola per  i  terreni  ubicati  nei  comuni  classificati
totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti
e  condotti  da  coltivatori  diretti  e  da  imprenditori   agricoli
professionali)   nell'elenco   dei   comuni   italiani    predisposto
dall'Istat; 
        dispone la sospensione  del  giudizio  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina  che,  a  cura  della  segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  4
novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
        Filoreto D'Agostino, Presidente; 
        Silvia Martino, consigliere; 
        Roberto Caponigro, consigliere, estensore. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                               L'estensore: Caponigro