P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma - Sezione Seconda, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso n. 1987/2015 R.G., come in epigrafe proposto, cosi' statuisce: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 41, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' per il 2015); Dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Riserva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente pronuncia; Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Filoreto D'Agostino, Presidente; Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore; Carlo Polidori, Consigliere. Il presidente: D'Agostino L'estensore: Stanizzi