P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di sorveglianza di Bari, visti  gli  articoli  23  e
segg. legge 87.1953, 
    Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4.
bis,  comma  uno  quater,  secondo  periodo, legge  354.1975,   nella
formulazione attualmente vigente, per contrasto con  l'art.  3  della
Costituzione, nella parte in cui non  equipara  al  delitto  previsto
dall'art. 609 bis del codice penale, attenuato  ai  sensi  del  terzo
comma del medesimo articolo, quello di cui all'art. 609 quinquies cp,
ritenuto dal giudice di sorveglianza, alla luce della  pena  inflitta
dal giudice della cognizione, di minore gravita'; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il procedimento di' sorveglianza in corso; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata all'istante, al suo difensore, al PG,  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere
del Parlamento. 
 
        Bari, 9 giugno 2016 
 
                      Il Presidente: Manzionna 
 
 
                                          Il Giudice estensore: Bassi