P.Q.M. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, visti gli articoli 23 e segg. legge 87.1953, Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4. bis, comma uno quater, secondo periodo, legge 354.1975, nella formulazione attualmente vigente, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non equipara al delitto previsto dall'art. 609 bis del codice penale, attenuato ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, quello di cui all'art. 609 quinquies cp, ritenuto dal giudice di sorveglianza, alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore gravita'; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento di' sorveglianza in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'istante, al suo difensore, al PG, al Presidente del Consiglio dei ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, 9 giugno 2016 Il Presidente: Manzionna Il Giudice estensore: Bassi