P. Q. M. 
 
    La commissione cosi' provvede: 
        a) letti gli artt. 134 e 137  Cost.,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e  12,  comma
5, decreto legislativo n. 546/2002, cosi' come  modificato  dall'art.
1, comma 558, della legge n. 147/2013, in relazione agli artt. 3, 24,
113 e 117, comma 1 Cost., nei sensi di cui in motivazione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        c)  dispone  che,  a  cura  della  segreteria,  la   presente
ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti  del  Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati; 
        d) dispone infine  l'immediata  trasmissione  della  presente
ordinanza alla Corte costituzionale assieme al fascicolo  processuale
nella  sua  interezza  e  con  la  prova  delle  avvenute  e  rituali
notificazioni e comunicazioni predette. 
          Napoli, 19 aprile 2016 
 
                   Il Presidente estensore: Notari