P. Q. M. La commissione cosi' provvede: a) letti gli artt. 134 e 137 Cost., l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 12, comma 5, decreto legislativo n. 546/2002, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 558, della legge n. 147/2013, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117, comma 1 Cost., nei sensi di cui in motivazione; b) dispone la sospensione del presente giudizio; c) dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; d) dispone infine l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale assieme al fascicolo processuale nella sua interezza e con la prova delle avvenute e rituali notificazioni e comunicazioni predette. Napoli, 19 aprile 2016 Il Presidente estensore: Notari