P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza
Ter), visti gli articoli 134 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n.
1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  26,  commi   2   e   3   del
decreto-legge n. 91/2014, convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41,  77  e
117,  primo  comma  della   Costituzione,   nonche'   1,   Protocollo
Addizionale n. 1 alla Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6,  paragrafo  3,  Trattato
sull'Unione europea secondo quanto specificato in motivazione; 
    dispone la sospensione del presente giudizio; 
    ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
    ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio  dei
ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere  di  consiglio  dei  giorni  25
giugno 2015, 29 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Mario Alberto di Nezza, consigliere; 
        Anna Maria Verlengia, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                               L'estensore: Verlengia