P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), visti gli articoli 134 Cost., 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77 e 117, primo comma della Costituzione, nonche' 1, Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato sull'Unione europea secondo quanto specificato in motivazione; dispone la sospensione del presente giudizio; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni e notificazioni; ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 25 giugno 2015, 29 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente; Mario Alberto di Nezza, consigliere; Anna Maria Verlengia, consigliere, estensore. Il Presidente: Daniele L'estensore: Verlengia