P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter: 
        a) visti gli articoli 134 Cost.,  1  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e 23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale: 
          dell'art.  26,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  91/2014,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.  116/2014,  in
relazione agli  articoli  3,  11,  41,  77  e  117,  comma  1,  della
Costituzione, nonche' 1, Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali e 6, paragrafo 3, Trattato sull'Unione  europea  secondo
quanto specificato in motivazione; 
          dell'art.  26,  comma  2,  decreto-legge  n.  91/2014,   in
relazione agli articoli 3, 41 e 77 Cost.; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        c) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, unitamente alla prova delle previste comunicazioni  e
notificazioni; 
        d) ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza
sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del  Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio del  25  giugno  e
del 29 ottobre 2015, con l'intervento dei magistrati: 
        Giuseppe Daniele, Presidente; 
        Michelangelo Francavilla, consigliere; 
        Maria Grazia Vivarelli, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Daniele 
 
 
                                               L'estensore: Vivarelli