P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, visto  l'art.
23, legge n. 87/1953, ritenutane la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza; 
    Sottopone   all'Ecc.ma   Corte   costituzionale   questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 649 codice di procedura penale,
per contrasto con l'art. 117 comma I Cost., in relazione  all'art.  4
protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo,  nella
parte in  cui  non  prevede  l'applicabilita'  della  disciplina  del
divieto di' un  secondo  giudizio  nei  confronti  dell'imputato,  al
quale, con riguardo agli stessi fatti, sia gia' stata irrogata in via
definitiva,  nell'ambito  di  un  procedimento  amministrativo,   una
sanzione  di  carattere  sostanzialmente  penale   ai   sensi   della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli; 
    Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Visto l'art. 159, comma I, n. 2) codice penale, sospende il corso
della prescrizione. 
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti  delle  camere
del Parlamento. 
    Dell'ordinanza e' data lettura alle parti in udienza. 
      Monza, 30 giugno 2016 
 
                        Il Giudice: Cavallini