P. Q. M. Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, visto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Sottopone all'Ecc.ma Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649 codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 117 comma I Cost., in relazione all'art. 4 protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto di' un secondo giudizio nei confronti dell'imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia gia' stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Visto l'art. 159, comma I, n. 2) codice penale, sospende il corso della prescrizione. Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle camere del Parlamento. Dell'ordinanza e' data lettura alle parti in udienza. Monza, 30 giugno 2016 Il Giudice: Cavallini