P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 comma 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, come novellato dall'art. 1 comma 42 lettera b) legge 28 giugno 2012, n. 92 nella parte in cui, in contrasto con il precetto ex art. 3 primo comma della Costituzione, attribuisce, irragionevolmente, natura risarcitoria, anziche' retributiva, alle somme di denaro che il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere in relazione al periodo intercorrente dalla pronuncia di annullamento del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro provvisoriamente esecutiva fino all'effettiva ripresa dell'attivita' lavorativa o fino alla pronuncia di riforma della prima. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trento, in data 26 luglio 2016 Il Giudice: Flaim Il funzionario giudiziario: Zorzi