P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 18  comma  4  legge  20  maggio
1970, n. 300, come novellato dall'art. 1 comma 42 lettera b) legge 28
giugno 2012, n. 92 nella parte in cui, in contrasto con  il  precetto
ex   art.   3   primo   comma   della   Costituzione,    attribuisce,
irragionevolmente, natura risarcitoria,  anziche'  retributiva,  alle
somme di denaro che il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere  in
relazione al periodo intercorrente dalla  pronuncia  di  annullamento
del licenziamento e di condanna  alla  reintegrazione  nel  posto  di
lavoro  provvisoriamente   esecutiva   fino   all'effettiva   ripresa
dell'attivita' lavorativa o fino  alla  pronuncia  di  riforma  della
prima. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Cosi' deciso in Trento, in data 26 luglio 2016 
 
                          Il Giudice: Flaim 
 
 
                                    Il funzionario giudiziario: Zorzi