P. Q. M. Il giudice, visto l'art. 23 legge n. 53/1987: accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' la stessa si pronunci, adottando i provvedimenti di competenza, in merito alla costituzionalita' dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per contrasto con gli artt. 3, 10, comma 2 (con riferimento all'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo) e 48 della Costituzione; manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicarlo ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, 27 gennaio 2016 Il Giudice: Mollo