P. Q. M. 
 
    Il giudice, visto l'art. 23 legge n. 53/1987: 
        accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata,  sospende  il
giudizio e rimette gli atti alla Corte  costituzionale  affinche'  la
stessa si pronunci,  adottando  i  provvedimenti  di  competenza,  in
merito alla costituzionalita' dell'art. 80, comma 19, della legge  23
dicembre 2000, n. 388, per contrasto con gli artt.  3,  10,  comma  2
(con riferimento all'art. 14 della Convenzione  Europea  dei  diritti
dell'uomo) e 48 della Costituzione; 
        manda   alla   cancelleria   di   notificare   il    presente
provvedimento alle parti, al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
nonche' di comunicarlo ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
          Torino, 27 gennaio 2016 
 
                          Il Giudice: Mollo