P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del codice penale; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  3   della
Costituzione, della norma di cui all'art. 10-bis, decreto legislativo
n. 74/2000, nella parte in cui, con  riferimento  ai  fatti  commessi
fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per  importi
non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. 
    Ordina che, a  cura  della  Cancelleria,  l'ordinanza,  letta  in
pubblica  udienza  alla  presenza  delle  parti,  sia  notificata  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunicata  al  Presidente
della  Camera  dei  deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
Repubblica. 
      Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 
 
        Ancona, 23 febbraio 2015 
 
                         Il G.O.T.: Zampetti