P.Q.M. Visti gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del codice penale; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della norma di cui all'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza, letta in pubblica udienza alla presenza delle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Ancona, 23 febbraio 2015 Il G.O.T.: Zampetti