P. Q. M. 
 
    Il Giudice monocratico del lavoro del Tribunale della Spezia; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge  n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.  214  del
2011  («Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'   e   il
consolidamento dei conti pubblici»),  come  modificato  dall'art.  1,
comma 1, n.  1),  decreto-legge  n.  65  del  2015,  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 109 del 2015 («Disposizioni urgenti  in
materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di  garanzie  TFR»),
nella parte in cui cosi' dispone: 
    «1. Al fine  di  dare  attuazione  ai  principi  enunciati  nella
sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto  del
principio dell'equilibrio di bilancio e degli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  assicurando  la  tutela  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione
della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
    «25. La rivalutazione automatica dei  trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23
dicembre  1998,  n.  448,  relativa  agli  anni  2012  e   2013,   e'
riconosciuta: ... b) nella misura del 40 per cento per i  trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento  minimo
INPS  con  riferimento  all'importo   complessivo   dei   trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore  a  quattro  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; c) nella misura  del  20  per  cento  per  i  trattamenti
pensionistici  complessivamente  superiori   a   quattro   volte   il
trattamento minimo  INPS  e  pari  o  inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi ... »; 
    per violazione degli articoli 136, 3, 2° comma, 36,  1°  comma  e
38, 2° comma, Cost.; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza  al  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  della  stessa  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Manda la cancelleria per quanto di sua competenza. 
        La Spezia, 7 novembre 2016 
 
                         Il Giudice: Panico