P. Q. M. Il Giudice monocratico del lavoro del Tribunale della Spezia; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011 («Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici»), come modificato dall'art. 1, comma 1, n. 1), decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2015 («Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»), nella parte in cui cosi' dispone: «1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale, all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: «25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: ... b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi ... »; per violazione degli articoli 136, 3, 2° comma, 36, 1° comma e 38, 2° comma, Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda la cancelleria per quanto di sua competenza. La Spezia, 7 novembre 2016 Il Giudice: Panico