P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima), visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 77, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 3, 4 e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114; sospende il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione all'esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale, cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa, a cura della segreteria del Tribunale unitamente alla prova delle previste comunicazioni e notificazioni; dispone, sempre a cura della segreteria del Tribunale, che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Campobasso, nelle Camere di consiglio dei giorni 19 novembre 2015 e 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati: Orazio Ciliberti, Presidente; Luca Monteferrante, Consigliere; Domenico De Falco, Referendario, Estensore. Il Presidente: Ciliberti L'estensore: De Falco