P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Molise  (Sezione
Prima), visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23  della  legge
11 marzo 1953, n. 87: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione all'art. 77, secondo comma,  e  3  della  Costituzione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 3, 4 e  6
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto  2014,  n.
114; 
        sospende il presente giudizio, con rinvio di ogni  definitiva
statuizione all'esito del promosso giudizio incidentale davanti  alla
Corte costituzionale, cui la  presente  ordinanza  va  immediatamente
trasmessa, a cura della  segreteria  del  Tribunale  unitamente  alla
prova delle previste comunicazioni e notificazioni; 
        dispone, sempre a cura della segreteria del Tribunale, che la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Campobasso, nelle Camere di consiglio dei  giorni
19 novembre 2015 e 9 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati: 
        Orazio Ciliberti, Presidente; 
        Luca Monteferrante, Consigliere; 
        Domenico De Falco, Referendario, Estensore. 
 
                      Il Presidente: Ciliberti 
 
 
                                                L'estensore: De Falco