P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  Sezione  Terza,
riservata ogni ulteriore statuizione in  rito,  sul  merito  e  sulle
spese, visti gli  articoli  34  della  Costituzione,  1  della  legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953: 
        1) dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, la questione
di legittimita' costituzionale dell'art.  22,  comma  secondo,  della
legge n. 247  del  2012,  con  riguardo  ai  profili  specificati  in
motivazione; 
    2) dispone la sospensione del presente giudizio; 
    3)  ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti   alla   Corte
costituzionale; 
    4) ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
      Cosi' deciso in Roma nelle camere di  consiglio  dei  giorni  5
ottobre 2016 e 2 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati: 
        Gabriella De Michele, Presidente; 
        Vincenzo Blanda, consigliere, estensore; 
        Achille Sinatra, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Blanda 
 
 
                                              L'estensore: De Michele