P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione Terza, riservata ogni ulteriore statuizione in rito, sul merito e sulle spese, visti gli articoli 34 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma secondo, della legge n. 247 del 2012, con riguardo ai profili specificati in motivazione; 2) dispone la sospensione del presente giudizio; 3) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 4) ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri. Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 5 ottobre 2016 e 2 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati: Gabriella De Michele, Presidente; Vincenzo Blanda, consigliere, estensore; Achille Sinatra, consigliere. Il Presidente: Blanda L'estensore: De Michele