P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Liguria  (Sezione
Seconda) 
    Visti gli articoli 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7  e  11,  della
legge n.  89/2001  (come  introdotti  dalla  legge  n.  208/2015)  in
relazione agli articoli 3; 24, commi 1 e 2; 111, commi 1  e  2;  113,
comma 2; 117, primo comma, della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
e sia comunicata alla presidenza del Senato della Repubblica ed  alla
presidenza della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio  del  giorno  13
ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: 
    Roberto Pupilella, Presidente, estensore; 
    Luca Morbelli, consigliere; 
    Angelo Vitali, consigliere. 
 
                 Il Presidente, estensore: Pupilella