P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli 1 legge costituzionale n. 1/48 e 23  legge  n.
87/1953,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di illegittimita'  costituzionale,  per  contrato  con  gli
articoli 3 e 24 della  Costituzione,  dell'art.  517  del  codice  di
procedura penale nella parte in cui non prevede che,  contestata  nel
corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante  fondata
su elementi gia' risultanti dagli atti di indagine, l'imputato  abbia
facolta' di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla
prova sensi degli articoli 168-bis codice  penale  e  464-bis  e  ss.
codice di procedura penale relativamente al reato oggetto della nuova
contestazione. 
    Dispone che la cancelleria  notifichi  la  presente  ordinanza  -
letta in udienza alla  presenza  delle  parti  -  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti dei due rami  del
Parlamento. 
    Dispone  la  successiva  immediata  trasmissione  della  presente
ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per
la decisione della questione ad essa devoluta. 
    Sospende  il   processo   sino   alla   decisione   della   Corte
costituzionale. 
        Salerno, 24 marzo 2016 
 
                        Il Giudice: Trivelli