P.Q.M. Letti gli articoli 1 legge costituzionale n. 1/48 e 23 legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, per contrato con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata su elementi gia' risultanti dagli atti di indagine, l'imputato abbia facolta' di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova sensi degli articoli 168-bis codice penale e 464-bis e ss. codice di procedura penale relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza - letta in udienza alla presenza delle parti - al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Dispone la successiva immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale per la decisione della questione ad essa devoluta. Sospende il processo sino alla decisione della Corte costituzionale. Salerno, 24 marzo 2016 Il Giudice: Trivelli