P. Q. M. La Commissione tributaria regionale della Lombardia - 7.A Sezione; Visto l'art. 52, comma 2 decreto legislativo n. 542/96 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 156/15, accoglie l'istanza di sospensione cautelare dell'esecutivita' degli atti impugnati; Visto l'art. 23 legge n. 87 del 1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva - in relazione agli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale: A) dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 46 del 1999 e dall'art. 1, lett. C) del decreto legislativo n. 193 del 200146/98, nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento; B) dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 46 del 1999 e dall'art. 1, lett. C) del decreto legislativo n. 193 del 200146/98, nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge n. 890/82, cosi' come modificato con la legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 248/2007. Sospende il giudizio; Dispone, a cura della segreteria, che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e che sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e a tutte le parti in causa; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Milano, all'esito dell'udienza pubblica del 14 aprile 2016. Il Presidente: Punzo