P.Q.M. 
 
    La Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione 11, visti
gli articoli 134 Cost., e 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  riferimento
agli articoli 3,  53  e  97,  Cost.,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti del  presente  giudizio  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle  due  Camere
del Parlamento. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensiva  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio  del  14  dicembre
2016. 
 
                      Il Presidente: Sorrentino 
 
 
                                                L'estensore: Prosperi