P.Q.M. La Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione 11, visti gli articoli 134 Cost., e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Dispone la sospensione del presente giudizio. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del presente giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensiva della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2016. Il Presidente: Sorrentino L'estensore: Prosperi