P.Q.M. 
 
    Il   Tribunale   ordinario   di   Grosseto   -   Ufficio   penale
dibattimentale monocratico, 
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n.  1/1948  e  23
della legge n. 87/1953, 
    Dichiara  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   delle
questioni di legittimita' costituzionale: 
        della disposizione di cui all'art. 464-quater, comma 1 codice
di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 111  comma  6,
25 comma 2 e 27 comma 2 Cost. nella parte in cui non prevede  che  il
giudice del dibattimento, ai fini della cognizione occorrente ad ogni
decisione di merito da assumere nel relativo  procedimento  speciale,
proceda alla acquisizione e valutazione  degli  atti  delle  indagini
preliminari restituendoli per l'ulteriore corso in caso di  pronuncia
negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova; 
        della disposizione di cui all'art. 168-bis, commi 2 e  3  per
contrasto  con  l'art.  25,  comma  2  Cost.  in  quanto  prevede  la
applicazione di sanzioni penali non legalmente determinabili; 
        della disposizione di cui all'art. 464-quater, comma 4 codice
di procedura penale, per contrasto con gli articoli  97,  101  e  111
comma 2 Cost. nella parte in cui prevede  il  consenso  dell'imputato
quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento
giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di
trattamento; 
        delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli   464-quater   e
464-quinquies codice di procedura penale, per  contrasto  con  l'art.
27, comma 2 Cost. in quanto prevedono la irrogazione ed espiazione di
sanzioni  penali  senza  che  risulti  pronunciata  ne'   di   regola
pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, 
    Ordina la sospensione del processo e la trasmissione  degli  atti
alla  Corte  costituzionale,  previa  notificazione  della   presente
ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  comunicazione
della medesima alla presidenza del Senato ed  alla  presidenza  della
Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale  in
data 9 novembre 2008; 
    Ordina la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
unitamente alla prova documentale dell'esecuzione della notificazione
e delle comunicazioni come sopra disposte. 
    Ordinanza pronunciata e pubblicata mediante  lettura  all'udienza
del giorno 16 dicembre 2016. 
    Depositata in cancelleria  mediante  contestuale  allegazione  ai
processi verbali dell'udienza. 
 
                       Il Giudice: Muscogiuri