P.Q.M. Il Tribunale ordinario di Grosseto - Ufficio penale dibattimentale monocratico, Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale: della disposizione di cui all'art. 464-quater, comma 1 codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 111 comma 6, 25 comma 2 e 27 comma 2 Cost. nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento, ai fini della cognizione occorrente ad ogni decisione di merito da assumere nel relativo procedimento speciale, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari restituendoli per l'ulteriore corso in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova; della disposizione di cui all'art. 168-bis, commi 2 e 3 per contrasto con l'art. 25, comma 2 Cost. in quanto prevede la applicazione di sanzioni penali non legalmente determinabili; della disposizione di cui all'art. 464-quater, comma 4 codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 97, 101 e 111 comma 2 Cost. nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento; delle disposizioni di cui agli articoli 464-quater e 464-quinquies codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 27, comma 2 Cost. in quanto prevedono la irrogazione ed espiazione di sanzioni penali senza che risulti pronunciata ne' di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva; Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicazione della medesima alla presidenza del Senato ed alla presidenza della Camera dei deputati; Visto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale in data 9 novembre 2008; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova documentale dell'esecuzione della notificazione e delle comunicazioni come sopra disposte. Ordinanza pronunciata e pubblicata mediante lettura all'udienza del giorno 16 dicembre 2016. Depositata in cancelleria mediante contestuale allegazione ai processi verbali dell'udienza. Il Giudice: Muscogiuri