P.Q.M. 
 
    visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    dichiara  rilevante  nel  giudizio  penale   in   corso   e   non
manifestamente   infondata,   in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
639, comma 1 c.p., nella parte in cui, sotto la rubrica «Deturpamento
e imbrattamento di cose altrui» prevede che «Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e'
punito, a querela della persona offesa, con  la  multa  fino  a  euro
103», anziche' la sanzione pecuniaria civile da  euro  cento  a  euro
ottomila, prevista dall'art. 4, comma l del  decreto  legislativo  n.
7/2016 nei confronti di colui che «distrugge, disperde,  deteriora  o
rende, in tutto o  in  parte,  inservibili  cose  mobili  o  immobili
altrui, al di fuori dei casi  di  cui  agli  articoli  635,  635-bis,
635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale»; 
    dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    sospende il giudizio in corso e revoca l'udienza gia' fissata del
21 marzo 2017, riservandosi di fissare altra udienza al  termine  del
giudizio di costituzionalita'; 
    ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
trasmessa alla Corte costituzionale; sia  notificata  alle  parti  in
causa e al Pubblico Ministero, nonche' al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento. 
      Aosta, 1° febbraio 2017 
 
                        Il Giudice: Tornatore