P.Q.M. visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante nel giudizio penale in corso e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 639, comma 1 c.p., nella parte in cui, sotto la rubrica «Deturpamento e imbrattamento di cose altrui» prevede che «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103», anziche' la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila, prevista dall'art. 4, comma l del decreto legislativo n. 7/2016 nei confronti di colui che «distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale»; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; sospende il giudizio in corso e revoca l'udienza gia' fissata del 21 marzo 2017, riservandosi di fissare altra udienza al termine del giudizio di costituzionalita'; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale; sia notificata alle parti in causa e al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Aosta, 1° febbraio 2017 Il Giudice: Tornatore