P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale dell'art. 671 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di pluralita' di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione a distinte frazioni della condotta, il potere del G.E. di rideterminare una pena unica, in applicazione degli articoli 132 e 133 del codice penale, che tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle plurime sentenze irrevocabili, e di assumere le determinazioni conseguenti in tema di concessione o revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale. Sospende il giudizio di esecuzione in corso. Manda la Cancelleria per le notifiche e le comunicazioni previste dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Ortona, 8 novembre 2016 Il Giudice: De Ninis