P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
perche' si pronunci sulla legittimita' costituzionale  dell'art.  671
del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3 e 24  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso  di  pluralita'
di condanne intervenute per il medesimo reato permanente in relazione
a  distinte  frazioni  della  condotta,  il  potere   del   G.E.   di
rideterminare una pena unica, in applicazione degli  articoli  132  e
133 del codice penale, che  tenga  conto  dell'intero  fatto  storico
accertato nelle plurime  sentenze  irrevocabili,  e  di  assumere  le
determinazioni conseguenti in tema  di  concessione  o  revoca  della
sospensione condizionale, ai sensi  degli  articoli  163  e  164  del
codice penale. 
    Sospende il giudizio di esecuzione in corso. 
    Manda la Cancelleria per le notifiche e le comunicazioni previste
dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
        Ortona, 8 novembre 2016 
 
                        Il Giudice: De Ninis