P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  legge  11  marzo
1953 n. 87; 
    Visti gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione; 
    Ritenuto,  in   relazione   alle   suddette   disposizioni,   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1-bis, legge regionale siciliana 30 aprile 1991 n.
12, come introdotto dall'art. 13 legge regionale siciliana 19  agosto
1999 n. 18; 
    Ritenute le questioni rilevanti, per le  argomentazioni  indicate
in parte motiva; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata: 
    1) alle parti in causa; 
    2) al presidente della Regione siciliana; 
    3) al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. 
          Catania, 14 febbraio 2017 
          Provvedimento depositato telematicamente in pari data. 
 
                       Il Giudice: Fiorentino 
 
 
                                  - 
 
 
                        TRIBUNALE DI CATANIA 
                           Sezione Lavoro 
 
    Il giudice ha pronunciato il seguente decreto  correzione  errore
materiale, nella causa civile iscritta al n. 7352/2011 R.G.  promossa
da: Gandolfo Francesco e altri,  con  patrocinio  degli  avv.  Parisi
Christian e, con elezione di domicilio in via Filocomo n. 69 c/o avv.
S. Romeo Catania presso avv. Parisi Christian; Ricorrenti; 
    Contro: Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania con  il  patrocinio
dell'avv./dott. Ravi' Antonino Giuseppe; Resistente/i. 
    Il giudice, visti gli atti; 
    Rilevato che decreto di convocazione dei procuratori delle parti,
unitamente ai rilievi relativi all'errore materiale di che  trattasi,
e' stato ritualmente comunicato per l'odierna udienza; 
    Rilevato che e' comparso il procuratore della  parte  resistente,
il quale nulla ha osservato in merito alla comunicata  necessita'  di
procedere alla correzione dell'errore materiale; 
    Rilevato  che,  per  mero  errore   materiale   nella   redazione
telematica dell'atto, nell'Ordinanza del 14 febbraio 2017, alla  pag.
31, rigo 3°, 4° e 5°,  risulta  riportato  «la  cui  natura  di  ente
pubblico  economico  regionale  era  stata   gia'   affermata   dalla
giurisprudenza di legittimita' (sul  punto,  cfr.  Cassazione  civile
Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)», anziche'  «la  cui  natura  di
ente pubblico economico regionale  era  stata  gia'  affermata  dalla
giurisprudenza  (Corte  conti,   Sezione   giurisdizionale,   regione
Sicilia, 20 maggio 1996, n  96;  sul  punto,  cfr.  anche  Cassazione
civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)»; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dispone la correzione dell'Ordinanza del 14 febbraio  2017,  alla
pag. 31, rigo 3°, 4° e 5°, nella parte in cui recita «la  cui  natura
di ente pubblico economico regionale era stata gia'  affermata  dalla
giurisprudenza di legittimita' (sul  punto,  cfr.  Cassazione  civile
Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)», anziche'  «la  cui  natura  di
ente pubblico economico regionale  era  stata  gia'  affermata  dalla
giurisprudenza  (Corte  conti,   Sezione   giurisdizionale,   regione
Sicilia, 20 maggio 1996, n. 96;  sul  punto,  cfr.  anche  Cassazione
civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)». 
    Si comunichi alle parti. 
      Catania, venerdi' 3 marzo 2017 
 
                  Il Giudice del lavoro: Fiorentino