P.Q.M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Visti gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione; Ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, legge regionale siciliana 30 aprile 1991 n. 12, come introdotto dall'art. 13 legge regionale siciliana 19 agosto 1999 n. 18; Ritenute le questioni rilevanti, per le argomentazioni indicate in parte motiva; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata: 1) alle parti in causa; 2) al presidente della Regione siciliana; 3) al presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Catania, 14 febbraio 2017 Provvedimento depositato telematicamente in pari data. Il Giudice: Fiorentino - TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro Il giudice ha pronunciato il seguente decreto correzione errore materiale, nella causa civile iscritta al n. 7352/2011 R.G. promossa da: Gandolfo Francesco e altri, con patrocinio degli avv. Parisi Christian e, con elezione di domicilio in via Filocomo n. 69 c/o avv. S. Romeo Catania presso avv. Parisi Christian; Ricorrenti; Contro: Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania con il patrocinio dell'avv./dott. Ravi' Antonino Giuseppe; Resistente/i. Il giudice, visti gli atti; Rilevato che decreto di convocazione dei procuratori delle parti, unitamente ai rilievi relativi all'errore materiale di che trattasi, e' stato ritualmente comunicato per l'odierna udienza; Rilevato che e' comparso il procuratore della parte resistente, il quale nulla ha osservato in merito alla comunicata necessita' di procedere alla correzione dell'errore materiale; Rilevato che, per mero errore materiale nella redazione telematica dell'atto, nell'Ordinanza del 14 febbraio 2017, alla pag. 31, rigo 3°, 4° e 5°, risulta riportato «la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata gia' affermata dalla giurisprudenza di legittimita' (sul punto, cfr. Cassazione civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)», anziche' «la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata gia' affermata dalla giurisprudenza (Corte conti, Sezione giurisdizionale, regione Sicilia, 20 maggio 1996, n 96; sul punto, cfr. anche Cassazione civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)»; P.Q.M. Dispone la correzione dell'Ordinanza del 14 febbraio 2017, alla pag. 31, rigo 3°, 4° e 5°, nella parte in cui recita «la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata gia' affermata dalla giurisprudenza di legittimita' (sul punto, cfr. Cassazione civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)», anziche' «la cui natura di ente pubblico economico regionale era stata gia' affermata dalla giurisprudenza (Corte conti, Sezione giurisdizionale, regione Sicilia, 20 maggio 1996, n. 96; sul punto, cfr. anche Cassazione civile Sezione II, 11 aprile 2001, n. 5424)». Si comunichi alle parti. Catania, venerdi' 3 marzo 2017 Il Giudice del lavoro: Fiorentino