P. Q. M. 
 
    Letti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per  violazione
degli artt. 3, 13, comma 1 e 2, e 24, comma 2, Cost. la questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 231, comma 2,  c.p.  alla  luce
del disposto degli artt. 676, comma 1, c.p.p. e 679, comma 1, c.p.p.,
nella parte in cui non  consentono  l'applicazione  della  misura  di
sicurezza patrimoniale della confisca in sede di  aggravamento  della
misura di sicurezza  personale  della  liberta'  vigilata,  imponendo
l'applicazione della misura di  sicurezza  detentiva  della  casa  di
lavoro o della colonia agricola, per carenza di competenza. 
    Sospende la procedura e ordina la trasmissione  degli  atti  alla
Corte Costituzionale. 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicata
ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati. 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. 
      Napoli, 5 aprile 2017 
 
             Il Magistrato di sorveglianza: Di Giovanni