P. Q. M. Letti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 3, 13, comma 1 e 2, e 24, comma 2, Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 231, comma 2, c.p. alla luce del disposto degli artt. 676, comma 1, c.p.p. e 679, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca in sede di aggravamento della misura di sicurezza personale della liberta' vigilata, imponendo l'applicazione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro o della colonia agricola, per carenza di competenza. Sospende la procedura e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Napoli, 5 aprile 2017 Il Magistrato di sorveglianza: Di Giovanni