P.Q.M. 
 
    La  Regione   autonoma   della   Sardegna,   come   in   epigrafe
rappresentata   e   difesa,   chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale voglia: 
        accogliere il presente ricorso; 
        per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale  in
parte qua del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104,  avente  ad
oggetto «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del  16  aprile  2014,  che  modifica  la  direttiva
2011/92/UE, concernente la  valutazione  dell'impatto  ambientale  di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1  e
14 della legge 9 luglio 2015,  n.  114»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017, con particolare riferimento  agli
articoli 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17,  22  e  26,  per  violazione
dell'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento all'art.  1,  comma  6,
lettera a), della dir. 16 aprile 2014, n.  2014/52/UE;  dell'art.  76
Cost., per violazione degli articoli 1, comma 1, e 14 della legge  n.
114 del 2015, in riferimento all'art. l, par. 6, della dir. 16 aprile
2014, n. 2014/52/UE, nonche' all'art. 32, comma 1, lettera g),  della
legge n. 234 del 2012;  dei  principi  di  leale  collaborazione,  di
ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione  di
cui agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 Cost.; degli  articoli  3  e  4
della legge cost. n. 3 del 1948, recante  «Statuto  speciale  per  la
Sardegna», dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
480 del 1975, dell'art. 117, commi 2 e 3, Cost. 
    Si deposita copia conforme  all'originale  della  delibera  della
giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna  1°  settembre
2017, n. 40/l. 
        Cagliari-Roma, 1° settembre 2017 
 
                   Avv. prof. Luciani - Avv. Camba