P.Q.M. La Regione autonoma della Sardegna, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia: accogliere il presente ricorso; per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale in parte qua del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, avente ad oggetto «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017, con particolare riferimento agli articoli 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26, per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento all'art. 1, comma 6, lettera a), della dir. 16 aprile 2014, n. 2014/52/UE; dell'art. 76 Cost., per violazione degli articoli 1, comma 1, e 14 della legge n. 114 del 2015, in riferimento all'art. l, par. 6, della dir. 16 aprile 2014, n. 2014/52/UE, nonche' all'art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012; dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 Cost.; degli articoli 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, recante «Statuto speciale per la Sardegna», dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, dell'art. 117, commi 2 e 3, Cost. Si deposita copia conforme all'originale della delibera della giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna 1° settembre 2017, n. 40/l. Cagliari-Roma, 1° settembre 2017 Avv. prof. Luciani - Avv. Camba