P. Q. M. La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, letti gli art. 1, legge n. 1 del 1948 e 23 legge n. 87 del 1953, rigetta l'eccezione di estinzione del procedimento disciplinare; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 3, comma 1 lettera h del decreto legislativo n. 109 del 2006, nel testo modificato dalla legge n. 269 del 2006, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione nella parte in cui prevede quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perche' collocati in aspettativa per motivi elettorali; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina la notifica del presente provvedimento anche nella parte motiva alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone altresi' che il presente provvedimento sia comunicato, a cura della cancelleria della Sezione, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Roma, 27 luglio 2017 Il Presidente: Legnini Il relatore: Pontecorvo Il magistrato segretario: Adilardi