P. Q. M. 
 
    La   Sezione   Disciplinare   del   Consiglio   Superiore   della
magistratura, letti gli art. 1, legge n. 1 del 1948 e 23 legge n.  87
del  1953,  rigetta  l'eccezione  di  estinzione   del   procedimento
disciplinare; 
    Dichiara rilevante nel presente  giudizio  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  Costituzionale  dell'art.  3,
comma 1 lettera h del decreto legislativo n. 109 del 2006, nel  testo
modificato dalla legge n. 269 del 2006, in riferimento agli  articoli
2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione nella parte in cui prevede quale
illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica  e
continuativa a partiti politici anche  per  i  magistrati  fuori  del
ruolo organico della magistratura perche'  collocati  in  aspettativa
per motivi elettorali; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina la notifica del presente provvedimento anche  nella  parte
motiva alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Dispone altresi' che il presente provvedimento sia comunicato,  a
cura della cancelleria della Sezione, al Presidente del Senato  della
Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
      Roma, 27 luglio 2017 
 
                       Il Presidente: Legnini 
 
 
                                              Il relatore: Pontecorvo 
 
                                   Il magistrato segretario: Adilardi