P.Q.M. Il giudice, visto l'art. 23, legge n. 53/1987; accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' la stessa si pronunci, adottando i provvedimenti di competenza, in merito alla costituzionalita' dell'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 97/2013 e dell'art. 74, comma 1, decreto legislativo n. 151/2001 per contrasto con gli articoli 3, 10 comma 2 (con riferimento all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e 38 della Costituzione; manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicarlo ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, 13 dicembre 2016 Il Giudice: Mollo