P.Q.M. 
 
    Il giudice, visto l'art. 23, legge n. 53/1987; 
    accertata la rilevanza e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata,  sospende  il
giudizio e rimette gli atti alla Corte  costituzionale  affinche'  la
stessa si pronunci,  adottando  i  provvedimenti  di  competenza,  in
merito alla costituzionalita' dell'art. 65, comma 1, della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 13, comma  1,  legge
n. 97/2013 e dell'art. 74, comma 1, decreto legislativo  n.  151/2001
per contrasto con  gli  articoli  3,  10  comma  2  (con  riferimento
all'art. 14 della Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo)  e  38
della Costituzione; 
    manda alla cancelleria di notificare  il  presente  provvedimento
alle parti, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  di
comunicarlo ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Torino, 13 dicembre 2016 
 
                          Il Giudice: Mollo